Codice del consumo: ecco cosa cambia. I consigli del legale

Codice del consumo: ecco cosa cambia. I consigli del legale
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È entrata in vigore ieri, domenica 27 settembre, la riforma del Codice del consumo del 2005, in base al decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30. Accorgimenti e adempimenti per le imprese.
Breve premessa: il Dlgs, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026, recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva dell’Unione Europa 2024/825 del 28 febbraio 2024.
Le modifiche vertono su tre grandi nuclei tematici: durabilità dei prodotti, greenwashing e obsolescenza tecnologica, o programmata.
Per entrare in profondità Christian Caserini, avvocato di Lca Studio Legale, ha redatto un decalogo, che reca i principali adempimenti e accorgimenti operativi per aiutare le imprese a non incorrere in sanzioni.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), ricorda l’esperto, vigilerà sull’applicazione delle nuove disposizioni: le violazioni ricadono infatti nella disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette, con il potere, per l’antitrust, di disporre la cessazione delle condotte, ordinare la pubblicazione dei provvedimenti e irrogare sanzioni pecuniarie.
Questi i 10 punti chiave per la corretta conformità operativa e contrattuale di punti vendita ed e-commerce.
Esporre l’avviso armonizzato ufficiale sulla garanzia legale (senza alterazioni)
Dal 27 settembre 2026, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto, scatta l'obbligo di ricordare l’esistenza della garanzia legale di conformità (artt. 128 e ss. Codice del consumo) e la durata minima di due anni, usando esclusivamente il modello standard europeo.
Nei punti vendita fisici l’avviso deve essere esposto in modo chiaramente visibile (come in cassa, o nelle aree di passaggio), in formato non inferiore ad A4, riproducibile a colori o in bianco e nero, senza alcuna modifica a grafica, contenuti o QR code.
Sulle piattaforme e-commerce l’indicazione va resa disponibile prima della conclusione dell'acquisto, obbligatoriamente a colori, in posizione accessibile e con QR code perfettamente funzionante.
L’avviso va esposto tassativamente anche per l'usato, pur rimanendo valida la facoltà di concordare un termine di garanzia ridotto (mai inferiore a un anno).
Riconoscere e applicare l’etichetta armonizzata di durabilità maggiore di 2 anni
L’uso della nuova etichetta standard (o Garan) scatta solo in presenza contestuale di quattro requisiti: garanzia del produttore gratuita, riferita al bene nel suo complesso, di durata superiore a due anni e formalmente comunicata al retailer. Tale etichetta, per inciso, è ancora volontaria, ma diventa obbligatoria a fronte dell’impegno del produttore stesso.
Caratteristiche: l’etichetta deve riportare obbligatoriamente la durata in anni, il marchio/nome del produttore e l’identificativo del modello.
Nei negozi la dimensione minima è di 95 × 100 mm (a colori o in bianco e nero), mentre online è richiesta a colori.
È vietato impiegare questa indicazione per estensioni a pagamento, garanzie del venditore, o coperture parziali su singoli componenti.
Riprogettare il percorso precontrattuale e il checkout online
Per le vendite digitali, l’informazione sulla garanzia commerciale di durabilità deve apparire in modo chiaro ed evidente immediatamente prima dell’inoltro definitivo dell’ordine. È consentita una visualizzazione cosiddetta “annidata”, purché l'etichetta completa compaia al primo click, tocco o passaggio del cursore.
Vanno inoltre integrate le informative precontrattuali sulle opzioni di consegna a minor impatto ambientale (se realmente disponibili) e sui servizi post-vendita.
Blindare contratti di fornitura e flussi di dati tecnici a monte
In base agli artt. 48, comma 1, lett. e-bis, e 49, comma 1, lett. n-bis del Codice del consumo, il retailer non ha l'obbligo di ricercare attivamente le informazioni presso i produttori: deve esporle solo nella misura in cui il fabbricante gliele metta a disposizione.
Lo stesso principio di esonero vale per aggiornamenti software e riparabilità. Diventa perciò essenziale rinnovare i contratti di fornitura e prevedere protocolli sistematici per farsi trasmettere per tempo dati su durabilità, indice di riparabilità UE, disponibilità, costi e canali di ordine dei ricambi.
Bonificare i claim ambientali generici su vendita, packaging e advertising
La riforma inserisce nella lista nera delle pratiche in ogni caso sleali (allegato I al Codice del consumo) l’uso di espressioni generiche quali “green”, “ecologico”, “sostenibile” o “rispettoso dell’ambiente”, se non supportate da un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali.
È vietato anche vantare, come distintivo, un beneficio che riguarda solo una singola componente o attività dell'impresa, oppure spacciare come valore aggiunto caratteristiche che costituiscono semplici obblighi di legge previsti per tutti i prodotti della categoria.

Il greenwashing è forse la pratica più subdola, ma la sua repressione non è il solo oggetto della corposa revisione del Codice del consumo
Stop a claim fondati sulla compensazione di emissioni di gas serra
Entra espressamente tra le pratiche sempre vietate qualsiasi comunicazione commerciale che presenti un prodotto con un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra, se tale risultato si basa unicamente su meccanismi di compensazione (come crediti di carbonio, riforestazione o compensazione indiretta), anziché su un effettivo abbattimento nel ciclo di vita del bene.
Audit sui marchi di sostenibilità e sui servizi di comparazione
È vietato esporre marchi, loghi o etichette ecologiche che non siano stati istituiti da un’autorità pubblica, o non poggino su un sistema di certificazione verificabile da parte di terzi indipendenti (i bollini di auto-certificazione interna non sono più ammessi).
Inoltre, se l'e-commerce include strumenti, o servizi di comparazione basati su parametri ambientali, sociali o di riciclabilità, occorre rendere trasparenti il metodo di confronto, i soggetti messi a paragone e i criteri di aggiornamento dei dati.
Trasparenza assoluta su software, ricambi e vita utile del prodotto
Vengono sanzionate come sleali le pratiche volte ad accorciare artificialmente la vita dei prodotti, o a disinformare il consumatore.
In particolare, è vietato commercializzare beni con limiti di durabilità preimpostati (se noti al retailer); mentire sulla reale riparabilità; presentare come indispensabili aggiornamenti software che sono semplici migliorie accessorie, od ometterne gli impatti negativi sulle prestazioni; indurre a sostituire materiali di consumo prima del tempo, o dichiarare falsamente che l'uso di ricambi non originali compromette il funzionamento del dispositivo.
Costruire il fascicolo probatorio a presidio del rischio sanzionatorio Agcm
Il D.lgs. 30/2026 non crea un apparato di sanzioni a sé stante, ma riconduce le violazioni alla disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette (artt. 24–27-quater del Codice del consumo).
Sempre l’Agcm può bloccare le vendite, ordinare la pubblicazione dei provvedimenti di condanna e infliggere sanzioni pecuniarie rilevanti.
È obbligatorio archiviare e tenere pronte prove documentali, perizie e schede tecniche a supporto di ogni singolo claim di sostenibilità, o durabilità esposto a scaffale, o online.
Istituire un piano interno di conformità tra funzione legale, acquisti e pratiche in negozio
L’adeguamento non può restare confinato all'ufficio legale. Occorre un piano di conformità con scadenze, ruoli e controlli periodici.
Quindi è opportuno censire tutti i canali (punti vendita fisici, siti proprietari, app e marketplace); revisionare packaging, cartellonistica in corsia, schede prodotto online e campagne social; formare in modo mirato il personale preposto agli acquisti (per i rapporti coi fornitori), il marketing, il personale di cassa e il customer service, a diretto contatto con il cliente finale.