Attraverso una nuova circolare, il Ministero della Salute ha disposto una serie di provvedimenti riguardanti gli oggetti in ceramica utilizzati per contenere alimenti, apportando alcune modifiche al decreto legislativo del 25 gennaio 1992.

La normativa in vigore stabilisce che vengano indicati - mediante decreti del ministro della Sanità -, per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, i componenti consentiti nella loro produzione, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali devono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati. Lo stesso decreto punisce con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a 7.500 euro chiunque impieghi materiali difformi a quanto stabilito.

La nuova circolare ministeriale afferma che gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con gli alimenti devono essere accompagnati, nelle varie fasi della commercializzazione - inclusa quella di vendita al dettaglio - da una dichiarazione scritta in conformità all'articolo 16 del regolamento Ce. Questa deve essere rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nell’Unione europea e deve contenere una serie di informazioni specifiche.

Conseguentemente, il fabbricante o l'importatore ha l’obbligo di fornire una documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio. Anche i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi devono essere contenuti nella certificazione.