Anche la Sicilia fornisce una chiave di lettura del decreto Bersani “sulle liberalizzazioni” e, in particolare, nega l’applicazione dei nuovi princìpi nel caso di vigenza di norme regionali. La circolare n. 7/2007 afferma che alcune delle norme contenute nel decreto legge n. 223/06 trovano immediata applicazione diretta nel territorio della Regione siciliana, poiché hanno introdotto modifiche a disposizioni nazionali che si applicano anche nell'Isola, non avendo, sul punto, la Regione utilizzato la sua speciale competenza legislativa; altre norme, invece, non possono trovare immediata applicazione nel territorio della Regione, in quanto, sul punto, l’Assemblea regionale è già intervenuta legislativamente, emanando proprie disposizioni.

Sulle possibili conseguenze del mancato recepimento del decreto legge all’1 gennaio 2007, l’Amministrazione è del parere che, sino a quando l’Assemblea regionale non interverrà, si continueranno ad applicare le norme regionali vigenti. Nel merito, circa i requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, l’Amministrazione ritiene - diversamente da quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 3603/C, del 28 settembre 2006 - che vada confermata la possibilità per diplomati, laureati e per coloro che hanno acquisito la necessaria esperienza professionale di sostenere esami presso la competente camera di commercio nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Vengono poi confermate, in contrasto con quanto previsto dalla legislazione statale, le distanze minime obbligatorie previste dalla legislazione regionale per l’apertura di nuovi esercizi di ottico. Quanto alla questione relativa ai limiti inerenti “quote di mercato” predeterminate per la grande distribuzione, sorta proprio con riferimento al caso siciliano, l’Amministrazione afferma che la disposizione di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D. P. Reg. 11 luglio 2000, n. 165, limitatamente all’inciso “Se tale quota di mercato supera un terzo del totale, la nuova iniziativa commerciale non potrà essere autorizzata” non trova più applicazione nel territorio della Regione siciliana.

La circolare, invece, non condivide le interpretazioni che propendono per una tacita soppressione delle norme sul parametro numerico previsto dalla legge n. 287/91 in materia di somministrazione di alimenti e bevande. In proposito, l’Amministrazione richiama la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, laddove afferma che “... per effetto della soppressione sancita dall’art. 11, comma 1, del decreto (soppressione delle commissioni per i pubblici esercizi), gli atti di programmazione sono adottati dagli enti locali competenti per territorio sulla base delle disposizioni di cui alla citata legge n. 287/91.

Resta fermo, ovviamente, il rispetto delle norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla citata legge n. 241/90 e successive modificazioni. Gli atti di programmazione citati, com’è noto, sono quelli rappresentati dal parametro numerico deliberato dai Comuni ai fini della programmazione in materia di pubblici esercizi. Da ciò, l’ulteriore conferma che il parametro numerico non è stato soppresso dal decreto Bersani”.