Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota n. 11159, del 19 marzo, ha fornito nuove indicazioni circa la corretta applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità per le insegne di esercizio.

Chiunque esponga sulla facciata del proprio esercizio commerciale una pluralità di insegne sarà esente dall’imposta, ai sensi dell’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. 507/93, nelle ipotesi in cui la superficie totale delle insegne di esercizio risulti non superiore a cinque metri quadrati, mentre in tutti gli altri casi il tributo dovrà essere corrisposto in relazione all’intera area utilizzata (in relazione a quanto previsto dall’art. 2-bis, comma 5, del D.L. n. 13/02, convertito in legge 24 aprile 2002, n. 75).

L’insegna di esercizio, come è noto, corrisponde alla scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, che può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Ad avviso del Ministero, gli eventuali mezzi pubblicitari ulteriori, raffiguranti ad esempio il marchio del prodotto commercializzato con l’esclusiva finalità di attirare l’attenzione dei potenziali acquirenti, non si reputano invece insegne di esercizio: pertanto risultano esenti dal pagamento del tributo le insegne di esercizio la cui superficie complessiva non superi il predetto limite dimensionale (5 mq), mentre vanno assoggettati a tassazione i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio.

Non guasta, in materia, ricordare quanto previsto dalla legge n. 296/06 (legge Finanziaria per il 2007), la quale, all’art. 1, comma 311, a modifica dell’art. 17, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 507/93, prevede che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, potranno essere individuate le attività per le quali l’imposta di pubblicità per le insegne di esercizio è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.