E’ stata assegnata nei giorni scorsi alla X commissione Attività produttive della Camera la proposta di legge sulle liberalizzazioni. Si tratta dell’atto Camera n. 2272, recante “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”, presentato il 16 febbraio ma atteso fin dal 25 gennaio, quando il Governo varò, insieme al medesimo, il decreto legge n. 7, “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese”, la cui conversione in legge è attualmente in discussione sempre presso la commissione X.

Il testo consta di 43 articoli, distribuiti in sei Titoli, dedicati a: I - “Imprese e professioni più libere”, nell’ambito del quale viene disciplinata la “liberalizzazione” della distribuzione dei carburanti, mediante soppressione delle norme regionali sulle distanze e sono soppressi i ruoli degli agenti di affari in mediazione e degli agenti immobiliari, fermi restando i requisiti professionali; II - “Impresa più facile”, che interviene sulla disciplina dello sportello unico per le attività produttive (invero in materia è già stata presentata la pdl “Capezzone”, che il Governo auspica venga unificata con le disposizioni di cui alla pdl n. 2272, con esame in commissione X in sede legislativa).

In particolare, l’art. 10 dispone che l’immediato avvio della realizzazione o modifica di impianti produttivi è consentito dalla presentazione di una “dichiarazione unica” dell’imprenditore circa la sussistenza dei requisiti di legge; l’art. 20 delega il Governo ad introdurre procedure semplificate per il rilascio del certificato di prevenzione incendi con notevole riduzione degli adempimenti amministrativi e conseguente abbattimento dei costi per le imprese; l’art. 25 prevede l’abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese, ai fini dell’ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della P.A.

L’art. 26 evita il ricorso ai notai per conferire la rappresentanza a procuratori da parte degli organi collegiali di una società; inoltre, il conferimento da parte di un imprenditore del potere di rappresentanza per il compimento di specifici atti nei confronti della P.A. potrà essere provato mediante esibizione di una procura in forma scritta non autenticata e di copia fotostatica del documento di identità; infine, il rilascio di procura per il compimento di operazioni telematiche verso la P.A. potrà avvenire mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato; III – “Scuola, imprese e società”; IV – “Cittadino e consumatore”; V – “Semplificazione del regime e della circolazione giuridica dei veicoli”; VI – “Norme finali”.