Concorsi a premio, lotterie e gioco pubblico: dove passa il confine per chi fa la spesa

Concorsi a premio, lotterie e gioco pubblico: dove passa il confine per chi fa la spesa
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Alla cassa di un supermercato, nella stessa mattina, un cliente può incontrare tre forme di premio diverse: il gettone del concorso accreditato sulla carta fedeltà, lo scontrino pagato con il bancomat che entra nelle estrazioni della lotteria degli scontrini, il Gratta e Vinci in vendita al banco tabacchi vicino all'uscita.
Per lui sono tutte occasioni di vincita, per la legge sono tre mondi separati. E per chi progetta le promozioni nella distribuzione moderna quel confine conta più di quanto sembri.
Il concorso a premi: cosa prevede il DPR 430/2001
Concorsi e operazioni a premio sono disciplinati dal DPR 26 ottobre 2001, n. 430. Il concorso affida la vincita alla sorte o all'abilità. L'operazione a premio, invece, premia chi raggiunge una soglia di acquisto, come accade nelle raccolte punti. In entrambi i casi si partecipa comprando un prodotto o un servizio: nessuno paga per il diritto di giocare.
Le regole sono rigide. Il promotore comunica il concorso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy almeno quindici giorni prima dell'avvio e versa una cauzione pari al 100% del montepremi, che scende al 20% per le operazioni a premio. I premi possono essere beni, servizi, sconti o buoni, mai denaro, titoli o quote di fondi. Quelli non richiesti o non assegnati vanno a una ONLUS indicata nel regolamento.
Quando si paga per giocare, non è più una promozione
Il confine lo traccia una norma del 1948, il decreto legislativo n. 496: i giochi che chiedono una posta in denaro e promettono un premio sono riservati allo Stato. Da qui nasce il gioco pubblico, dal Lotto alle lotterie istantanee fino alle scommesse, gestito in concessione e vietato ai minori. Lo stesso DPR 430, all'articolo 8, vieta le manifestazioni costruite per aggirare questa riserva, per esempio quando il prezzo chiesto al cliente supera il valore commerciale del bene.
Il buono sconto e il biglietto della lotteria possono finire nello stesso sacchetto della spesa, ma rispondono a due logiche diverse. Nel primo caso si partecipa comprando un prodotto, nel secondo si paga per giocare. Chi da questa seconda parte vuole verificare un sito prima di registrarsi e versare denaro può partire dalle guide al gioco sicuro su Truffa.net, che recensiscono i siti di gioco e segnalano i raggiri più frequenti. Altroconsumo dedica alle truffe online schede pratiche per i consumatori, mentre Federconsumatori offre assistenza attraverso i propri sportelli territoriali.
Il peso economico della distinzione è tutt'altro che marginale. Secondo il Libro Blu dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2024 la spesa degli italiani per il gioco, cioè quanto giocato al netto delle vincite, è stata di 21,55 miliardi di euro. Di questi, 16,48 miliardi sono passati dalla rete fisica, quella che il cliente incrocia anche nei centri commerciali.
Lotteria degli scontrini e instant win: quando la promozione imita il gioco
La lotteria degli scontrini è un caso a parte. È una lotteria di Stato gratuita, nata per incentivare i pagamenti elettronici. Il cliente maggiorenne mostra in cassa il codice lotteria, paga con carta o app e partecipa alle estrazioni. Ogni mese vengono estratti dieci premi da 100.000 euro per chi compra e dieci da 20.000 euro per gli esercenti. Per il punto vendita significa registratori telematici aggiornati e personale in grado di spiegare come funziona.
Le promozioni delle insegne, intanto, prendono sempre più in prestito il linguaggio del gioco. Il SuperConcorso con cui Decò celebra i suoi 20 anni, in corso fino al 1° novembre, assegna un «gettone di gioco» ogni 20 euro di spesa con carta fedeltà. Il gettone si usa nell'app per scoprire subito l'eventuale vincita, su un montepremi di oltre 1,2 milioni di euro. È un instant win a tutti gli effetti, ma resta un concorso a premi: il gettone si ottiene con la spesa, non si compra.
Cosa conviene al retailer
Proprio la somiglianza con il gioco rende la trasparenza un vantaggio competitivo. Un regolamento chiaro e facile da trovare, il montepremi e la ONLUS beneficiaria dichiarati, le date di estrazione esposte in cassa: sono questi gli elementi che separano una promozione da qualcosa che il cliente percepisce come una scommessa.
Le sanzioni, del resto, non sono simboliche. Un concorso avviato senza comunicazione costa da 2.065,83 a 10.329,14 euro. Una manifestazione vietata, da una a tre volte l'IVA dovuta sul montepremi, con un minimo di 2.582,28 euro. Modalità e moduli per la comunicazione sono raccolti nella sezione manifestazioni a premio del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il quadro si inserisce in un'attenzione più ampia per la correttezza delle comunicazioni al consumatore. La riforma del Codice del consumo in vigore dal 27 settembre ha affidato all'Agcm la vigilanza sulle nuove regole, con le violazioni ricondotte alle pratiche commerciali scorrette. Per le insegne la lista di controllo è breve: regolamento pubblicato, ONLUS beneficiaria dichiarata, comunicazione al Ministero nei termini.
È lo stesso punto che Giovanni Arena, presidente di Decò Italia, ha richiamato presentando il ventennale dell'insegna: «Decò è cresciuta mantenendo al centro il cliente e costruendo con le famiglie un rapporto fondato su fiducia, convenienza e qualità».