GS1 Italy/Indicod-Ecr, in seguito al nuovo Regolamento che la Commissione Europea ha varato (931/2011, Guce del 19 settembre 2011, in vigore dal 1° luglio 2012 in tutti gli  Stati membri) che stabilisce le disposizioni per l'applicazione dei requisiti di rintracciabilità per gli operatori del settore alimentare riguardo agli alimenti di origine animale, ha realizzato un gruppo di lavoro con le aziende del settore del largo consumo coinvolte.

L’obiettivo è di garantire i requisiti fissati dal nuovo regolamento attraverso l’attivazione degli standard GS1 per gli imballi e le unità logistiche e lo scambio elettronico dei documenti, in particolare il messaggio standard DESADV (informazione di spedizione).

In particolare, secondo i dettami Ue per gli alimenti di origine animale, gli operatori del settore alimentare sono chiamati a garantire l’archiviazione dei dati ricevuti dal fornitore e di quelli forniti ai clienti. Inoltre essi sono tenuti a mettere a disposizione dell'autorità competente - se lo richiede – le seguenti informazioni: descrizione dettagliata degli alimenti; il volume o la quantità degli alimenti; il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; il nome e l’indirizzo del mittente (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti; il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; il nome e l’indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti; riferimento al lotto, o partita, se necessario; la data di spedizione.

A tutti questi requisiti è possibile rispondere appunto con gli standard GS1, per minimizzare le eventuali inefficienze e i costi per la filiera che possano derivare dai processi di tracciabilità e di rintracciabilità.