Presto superato, nelle Regioni, il regime autorizzatorio previsto dalla legislazione igienico-sanitaria per gli operatori del settore alimentare. La Conferenza Stato Regioni ha infatti approvato le Linee guida per l'applicazione dei Regolamenti CE nn. 852 ed 853 sull'igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale, facenti parte del cosiddetto "pacchetto igiene", che dal 1° gennaio 2006 ha innovato profondamente la legislazione concernente l'igiene e la sanità dei settori della produzione e distribuzione di prodotti alimentari.

In particolare, le Linee guida, di prossima pubblicazione in Gazzetta ufficiale, stabiliscono che le attività di cui non sia previsto il riconoscimento a norma CE (fra le quali gli esercizi commerciali al dettaglio) devono essere registrate mediante notifica all'Autorità competente (AUSL di zona). Dal momento che la registrazione non necessita di ispezione preventiva, e in considerazione delle procedure vigenti in materia di procedimenti amministrativi stabilite dalla legge n. 241/90, le Linee guida individuano la denuncia di inizio attività quale procedura da applicarsi ai fini della registrazione.

La DIA potrà avere efficacia immediata o differita: il secondo tipo di procedimento varrà per quelle attività che, con la previgente normativa nazionale, erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62. Le attività in essere non avranno l'obbligo di effettuare alcuna notificazione ai fini della registrazione. Le Regioni provvederanno con appositi provvedimenti ad approvare apposita modulistica al fine di disporre di dichiarazioni certe ed omogenee sul proprio territorio. Entro il 31 dicembre 2009 dovranno essere effettuate le registrazioni di tutte le attività esistenti.

Per approfondimenti: www.infocommercio.it