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Norme più rigide in tema di rintracciabilità degli alimenti

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Redazione
Entrerà in vigore agli inizi di ottobre (ma verrà applicato a decorrere dal primo di luglio 2012) il nuovo regolamento Ue 931/2011 sui requisiti di rintracciabilità fissati dal reg. Ce 178/2002 per gli alimenti di origine animale. Si tratta di una misura senz’altro degna di rilievo, nata per offrire agli operatori del settore alimentare (dalle aziende dell’industria a quelle della distribuzione) un sistema che permetta loro di individuare rapidamente sia i fornitori sia i clienti diretti (esclusi, naturalmente, i clienti finali) di quegli alimenti.

La misura si è resa necessaria poiché, in passato, la difficoltà a reperire dati certi in merito alla rintracciabilità degli alimenti di origine animale aveva creato alle aziende disagi e (soprattutto) perdite economiche. Grazie alle nuova normativa della Comunità Europea, invece, d’ora in poi sarà possibile avere a disposizione informazioni sicure e precise in merito all’origine dei prodotti. Più nel dettaglio, il nuovo regolamento Ue 931/2011 prevede che gli operatori diano alle aziende cui forniscono generi alimentari di origine alimentare una vasta serie di informazioni aggiuntive: da una descrizione dettagliata degli alimenti all’indicazione del loro volume o della loro quantità.

Andrà fornito, inoltre, anche il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti nonché il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore del settore alimentare che ha spedito gli alimenti.

Allo stesso modo, vanno indicati il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti o del destinatario (proprietario), anche in questo caso se diverso dall'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati inviati. Infine, deve essere reso disponibile - se necessario - anche un riferimento di identificazione del lotto o della partita e una data di spedizione.
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