Pubblicato il provvedimento che determina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme in materia di rintracciabilità. Il decreto legislativo n. 190, del 5 aprile 2006 (in G.U. n. 118, del 23 maggio), stabilisce che gli operatori del settore alimentare (OSA) che non pongano in essere gli adempimenti relativi alla rintracciabilità degli alimenti, di cui agli artt. 18-21 del Regolamento CE n. 178/02, sono puniti con sanzioni pecuniarie amministrative di diversa entità, a seconda della fattispecie e della gravità dell'infrazione.

Tra le altre violazioni, merita di essere evidenziata quella concernente l'art. 18: nel caso di specie, gli OSA che non siano in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, nonchè le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti, all'uopo disponendo di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo, sono puniti con la sanzione da 750 a 4.500 euro.

Qualora si dia luogo a reiterazione delle violazioni, in aggiunta alla sanzione amministrativa è disposta la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni. Il provvedimento completo in "Monitor", normativa statale generale. Nei prossimi giorni gli abbonati potranno contare su una completa ed aggiornata rassegna dell'intera legislazione in materia di igiene e sicurezza degli alimenti (il cosiddetto "pacchetto igiene").