Immediati e di sostanza alcuni effetti: ad esempio, è sottoposta a mera dichiarazione di inizio attività l’apertura di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di una media o grande struttura di vendita; solo il Comune di Roma potrà derogare a tale regola, ma esclusivamente per le medie strutture.

Vietato, inoltre, per il servizio di somministrazione effettuato al tavolo, applicare costi aggiuntivi per il coperto, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 154 ad euro 1032. Nessun riferimento ai circoli privati, per i quali valgono le disposizioni di cui al DPR n. 235/2001. La legge, come era scontato, considerate le novità recate dal DL n. 223/06, sopprime il Registro degli Esercenti il Commercio per la somministrazione, conservando però il riferimento al possesso di requisiti professionali. Fra questi, innovativa l’attestazione di frequenza con esito positivo di “percorsi integrati assistiti”, in convenzione con i Centri di Assistenza Tecnica delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

La legge istituisce la “tipologia unica” di esercizio: dalla data di entrata in vigore, le autorizzazioni di cui all’art. 5 della legge n. 287/91 attivate in un unico locale si considerano un unico titolo autorizzatorio e dunque non possono essere trasferite o cedute separatamente.

Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con deliberazione della Giunta regionale, saranno definiti gli indirizzi per la determinazione, da parte dei Comuni, dei “criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, che determineranno, anche per singole zone del territorio, le condizioni per il rilascio delle nuove autorizzazioni, anche con riferimento a parametri numerici o indici di servizio. Nel frattempo, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. Il Comune di Roma, con particolare riferimento alla città storica, come definita dal piano regolatore generale, potrà utilizzare indici o parametri numerici anche in deroga agli indirizzi regionali.

Sono escluse dall’applicazione dei criteri comunali le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte congiuntamente ad altra attività prevalente, quale quella di spettacolo, intrattenimento, svago, sport, cultura: la prevalenza è riferita alla superficie dei locali sulla quale è esercitata l’attività congiunta, che deve essere pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva; anche qui, il Comune di Roma potrà derogare alla legge, facendo rientrare nei criteri le attività di somministrazione svolte congiuntamente.

Per ciò che concerne i circoli privati all’interno dei quali si somministrino alimenti e bevande agli associati, come si è detto, la legge, non facendone menzione, ne demanda la disciplina al DPR n. 235/01, che prevede norme particolari, con esclusione dai parametri numerici, per le associazioni e i circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali riconosciute. Per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura, spetta ai Comuni individuare una fascia compresa tra un minimo di sei ed un massimo di diciotto ore, nell’ambito della quale gli esercenti stabiliscono liberamente l’orario di esercizio. Libera, altresì, la scelta se tenere chiuso per una o più giornate di riposo settimanale, comunicandolo con apposito cartello.

Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell’ordinazione e deve indicare l’eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. Divieto assoluto, come si è anticipato, di applicare costi aggiuntivi per il coperto.