La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il Regolamento di esecuzione relativo alla programmazione delle strutture della media e grande distribuzione. Il D.P.R. n. 69, del 23 marzo 2007, pubblicato nel Bollettino Regionale n. 15, dell’11 aprile, interviene in attuazione degli articoli 12, comma 3, e 15, comma 3, della legge regionale n. 29/05, in materia di urbanistica commerciale e programmazione per le medie e grandi strutture di vendita.

In particolare, il provvedimento consente di determinare gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva fino a 15.000 mq, mentre spetta al “Piano per la grande distribuzione”, di cui all’art. 15, comma 1, della legge regionale programmare gli obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq ed individuare le aree idonee al loro insediamento. Il territorio della Regione, ai fini programmatori, viene suddiviso con i seguenti criteri: a) otto bacini sovracomunali; b) comuni con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti ovvero comuni compresi nelle aree interessate da programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio; c) comuni compresi nell’ambito dei sistemi commerciali mono o pluricomunali come definiti nel Piano per la grande distribuzione; d) comuni individuati dal Piano per la grande distribuzione nei quali è consentito l’insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000.

Le autorizzazioni per le GSV sono rilasciate in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni secondo indicatori che considerano il numero di abitanti residenti nel comune sede della GSV, le presenze turistiche relative al medesimo comune, il numero di abitanti residenti nei comuni “di gravitazione”, ricompresi in un ambito territoriale di 15 Km per il settore alimentare e di 30 per il settore non alimentare. Le metodologie di calcolo degli obiettivi sono individuate dagli allegati al decreto, in riferimento a specifici coefficienti. In ogni caso i comuni, redigendo il “Piano di settore”, dovranno individuare le zone omogenee in cui sarà consentito l’insediamento di GSV, attenendosi a criteri fra i quali è contemperata l’esigenza di consolidare il tessuto socio-economico costituito dalla rate distributiva degli esercizi di vicinato e di media struttura insediati all’interno delle aree storiche centrali.

Gli elaborati del Piano di settore devono, poi, contenere una valutazione delle caratteristiche tecniche dell’asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente. Per ciò che concerne le medie strutture, è noto che quelle aventi superficie fino a 400 mq sono soggette a semplice DIA. Le MSV con superficie superiore sono invece soggette ad autorizzazione, rilasciata sulla base degli indirizzi e criteri comunali che determinano il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili in relazione alle singole zone commerciali, da calcolarsi con l’utilizzo dei coefficienti indicati in apposito allegato, nel rispetto del limite massimo previsto.