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Unieuro, Mediaworld e Leroy Merlin Italia sotto i riflettori dell'Agcm

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Unieuro, Mediaworld e Leroy Merlin Italia sotto i riflettori dell'Agcm

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Redazione

Problemi per tre colossi della grande distribuzione non alimentare: l’Agcm con il bollettino settimanale di ieri, lunedì 15 febbraio, ha comunicato l’avvio di una terna di istruttorie che si basano sulle segnalazioni di numerosi utenti e consumatori, i quali contestano manchevolezze nelle consegne online.

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A finire nel mirino sono Unieuro-Monclick (quest’ultima presente nel canale B2B), Leroy Merlin Italia e Mediaworld. Per tutte si ipotizzano possibili violazioni del ‘Codice del consumo’ (art. 18, lettera b, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni).

Ai soggetti è, ovviamente, riconosciuta la facoltà di intervenire, anche perché si tratta, per ora, di una fase di indagine. Va aggiunto che, al momento i tre gruppi distributivi non hanno ancora replicato, o commentato le notizie.

Inoltre, nella comunicazione dell’Antitrust, non viene palesato a quale periodo cronologico si riferiscano le presunte violazioni, fatto che sarebbe non certo dirimente, ma comunque interessante da sapere, viste le condizioni di caotico sovraffollamento del canale online instaurate dal Covid, soprattutto in alcuni periodi.

Anche se le differenze sono lievi e nei vari casi si contestano più o meno sempre i medesimi problemi - manacate consegne a fronte dei pagamenti percepiti, problemi di comunicazione con il vendor e difficoltà nell'esercizio del diritto di recesso - è corretto citare testualmente i tre casi, con i relativi e presunti addebiti.

Unieuro-Monclick: “Le due società (dello stesso gruppo, ndr.), nell’esercizio della propria attività di vendita online, avrebbero posto in essere le seguenti condotte illecite: la ritardata o mancata consegna dei prodotti ordinati online; l’annullamento unilaterale degli ordini effettuati dai consumatori per prodotti presentati come disponibili, nonostante il pagamento e l’addebito del corrispettivo; l’omessa/inadeguata informazione sui tempi effettivi di consegna, sui ritardi e sulle problematiche relative alla corretta esecuzione degli ordini; la diffusione di messaggi decettivi, rassicuranti sulla tempistica di consegna dei beni anche nel periodo di emergenza sanitaria; l’omessa/inadeguata assistenza post-vendita dei consumatori e la disattivazione del call center; gli ostacoli alle richieste di annullamento inoltrate dai clienti e all’esercizio dei loro diritti di recesso e rimborso del corrispettivo pagato”.

Leroy Merlin Italia: “La società, nell’esercizio della propria attività di vendita online, avrebbe posto in essere le seguenti condotte illecite: la ritardata o mancata consegna dei prodotti ordinati online; l’omessa/ingannevole informazione sui tempi effettivi di consegna, sui ritardi e sulle problematiche relative alla corretta esecuzione degli ordini; la promozione sul proprio sito web del nuovo servizio di vendita telefonica con asserita consegna in tempi rapidi (4 giorni); l’omessa/inadeguata assistenza post-vendita dei consumatori; gli ostacoli alle richieste di annullamento degli ordini inoltrate dai clienti e all’esercizio dei loro diritti di recesso e rimborso; la pubblicazione sul proprio sito web di indicazioni inadeguate/fuorvianti in merito alle modalità di gestione degli ordini - a livello centralizzato ovvero da parte di ciascun singolo punto vendita – suscettibili di indurre in errore i consumatori circa l’effettiva disponibilità dei prodotti, le modalità di reclamo, le richieste di reso e di interventi in garanzia”.

Mediaworld: “Mediamarket (società controllante, ndr.), nell’esercizio della propria attività di vendita online, avrebbe posto in essere le seguenti condotte illecite: l’annullamento unilaterale degli ordini effettuati dai consumatori, per asserita indisponibilità dei prodotti pubblicizzati o per erronea indicazione del prezzo, nonostante l’avvenuto addebito del corrispettivo e, a volte, dopo la spedizione; l’omessa/inadeguata assistenza post-vendita dei consumatori, anche in ragione della mancata indicazione di un indirizzo e-mail o Pec per l’inoltro di reclami e delle istanze da parte dei consumatori; gli ostacoli alle richieste dei clienti di annullamento dell’ordine e di risoluzione del contratto accessorio di finanziamento; gli ostacoli all’esercizio da parte dei consumatori dei loro diritti di recesso e rimborso, anche in ragione della mancanza di un indirizzo e-mail o Pec e delle problematiche segnalate circa il funzionamento della procedura online che prevede l’utilizzo di un “modulo di reso” - un modello unico predisposto dal professionista ai fini sia del recesso sia della restituzione in garanzia di prodotti con difetti di conformità nonché della segnalazione di altre problematiche - idoneo a indurre in errore iconsumatori riguardo le condizioni e le modalità di esercizio diritto di recesso, in particolare riguardo la possibilità di esercitarlo senza dover fornire alcuna motivazione”.

Scarica da qui il Bollettino numero 7 del 15 febbraio 2021

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