Ue: nuove regole per una maggiore concorrenza

Ue: nuove regole per una maggiore concorrenza
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È entrata in vigore la normativa Ue 330/2010 che regola gli accordi verticali e le pratiche concordate fra industria e distribuzione. br />
Maggiore libertà di commercio all’interno del mercato comunitario, con beneficio per i consumatori che, per esempio, potranno comprare sul web anche da retailer che si trovano al di fuori dei confini nazionali: i fornitori della merce, infatti, non potranno porre limiti territoriali alla vendita su internet, se non in casi specifici.
È questo l’aspetto saliente della nuova normativa, che resterà in vigore fino al 31 maggio 2022 coinvolgendo fin da subito gli accordi verticali di nuova stipula, mentre quelli già in essere hanno un anno di tempo per conformarsi.
Il nuovo regolamento di esenzione adottato dalla Commissione europea dispone inoltre una presunzione di legalità per gli accordi verticali. Per rientrare nell’esenzione, occorre soddisfare due condizioni: la quota di mercato del fornitore e quella dell’acquirente devono restare al di sotto del 30% e l’accordo non deve contenere alcuna restrizione grave della concorrenza come l’imposizione di prezzi minimi di rivendita o di esclusive. Qualora l’accordo non possa beneficiare dell’esenzione per categoria, sarà necessario valutarne gli effetti caso per caso, secondo i principi dettati nel nuovo testo.
A chi viola le nuove norme l’Antitrust può comminare sanzioni pecuniarie che possono raggiungere anche il 10% del fatturato complessivo dell’azienda e in alcuni Paesi Ue sono contemplate anche sanzioni penali.
Maggiore libertà di commercio all’interno del mercato comunitario, con beneficio per i consumatori che, per esempio, potranno comprare sul web anche da retailer che si trovano al di fuori dei confini nazionali: i fornitori della merce, infatti, non potranno porre limiti territoriali alla vendita su internet, se non in casi specifici.
È questo l’aspetto saliente della nuova normativa, che resterà in vigore fino al 31 maggio 2022 coinvolgendo fin da subito gli accordi verticali di nuova stipula, mentre quelli già in essere hanno un anno di tempo per conformarsi.
Il nuovo regolamento di esenzione adottato dalla Commissione europea dispone inoltre una presunzione di legalità per gli accordi verticali. Per rientrare nell’esenzione, occorre soddisfare due condizioni: la quota di mercato del fornitore e quella dell’acquirente devono restare al di sotto del 30% e l’accordo non deve contenere alcuna restrizione grave della concorrenza come l’imposizione di prezzi minimi di rivendita o di esclusive. Qualora l’accordo non possa beneficiare dell’esenzione per categoria, sarà necessario valutarne gli effetti caso per caso, secondo i principi dettati nel nuovo testo.
A chi viola le nuove norme l’Antitrust può comminare sanzioni pecuniarie che possono raggiungere anche il 10% del fatturato complessivo dell’azienda e in alcuni Paesi Ue sono contemplate anche sanzioni penali.
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