L'Unioncamere sopprime gli esami di idoneità per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, ma la regola non vale per tutti.

La nota, del 1° agosto, è stata diramata ai Segretari delle Camere di commercio, per chiarire che, come sostenuto dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con apposito parere, a seguito della soppressione del REC, ai sensi dell'art. 3 del DL n. 223/2006, deve ritenersi soppresso anche il requisito del superamento degli esami tenuti presso le CCIAA. Invero, nella conversione in legge (n. 248, del 4 agosto 2006) del decreto, è stato chiarito che sono fatti salvi i requisiti professionali per il settore della vendita e somministrazione di alimenti e bevande, ma solo il Friuli Venezia Giulia, a quanto sappiamo, ritiene che anche il REC per la somministrazione sia tuttora in vigore, tanto da mantenere l'esame dinanzi alle commissioni camerali alla fine di un apposito percorso formativo, finalizzato appunto all'iscrizione al REC.

Nelle Regioni che non hanno disciplinato il settore, qualora si confermi la soppressione degli esami, rimangono validi esclusivamente i requisiti corrispondenti al superamento dei corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle Regioni medesime o dei corsi di istituti alberghieri o equivalenti. Non hanno alcuna valenza, invece, l'esperienza professionale (esercizio dell'attività per due anni negli ultimi cinque) ed il possesso di titoli di studio di scuola superiore. Dubbi, in mancanza di disposizioni in merito, sull'utilizzabilità della pregressa iscrizione al REC.