Il credito al consumo in una Direttiva

Il credito al consumo in una Direttiva
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In Italia, negli ultimi tempi, il comparto del credito al consumo (complice anche la minor disponibilità di liquidi dell'utenza) sta conoscendo uno sviluppo significativo. Ma al diffondersi di tale tendenza, si affianca talvolta anche una crescita di comportamenti scorretti da parte degli istituti erogatori del finanziamento.
Così, per arginare questo fenomeno, la Comunità europea ha approvato una nuova direttiva sul credito al consumo, che offre ai consumatori maggiori forme di tutela. Per esempio, affinché siano chiari i costi che il cliente è obbligato a sostenere, il tasso annuo effettivo globale (Taeg) dovrà includere tutti gli ulteriori oneri connessi al finanziamento a carico appunto dell'utente, con la specificazione nel contratto delle singole voci che lo compongono.
La norma impone poi più chiarezza e trasparenza negli annunci pubblicitari, e introduce anche il diritto di recesso, al fine di consentire al consumatore il ripensamento (entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto). Il decreto fornisce all'utente anche più strumenti di tutela civilistica. Ne citiamo uno, a titolo esplicativo: sarà il finanziatore a dover provare di essere stato pienamente diligente nel confronti della trattativa, e non il consumatore, come avveniva invece in passato.
E non è tutto: il finanziatore dovrà rispettare una serie di obblighi di correttezza anche nella fase pre-contrattuale. Infine, la direttiva include pure un'articolata serie di parametri che gli intermediari finanziari non bancari sono chiamati a soddisfare per poter fornire credito al consumo. L'obiettivo, anche in questo caso, è assicurare una forma di difesa in più ai cittadini.
Così, per arginare questo fenomeno, la Comunità europea ha approvato una nuova direttiva sul credito al consumo, che offre ai consumatori maggiori forme di tutela. Per esempio, affinché siano chiari i costi che il cliente è obbligato a sostenere, il tasso annuo effettivo globale (Taeg) dovrà includere tutti gli ulteriori oneri connessi al finanziamento a carico appunto dell'utente, con la specificazione nel contratto delle singole voci che lo compongono.
La norma impone poi più chiarezza e trasparenza negli annunci pubblicitari, e introduce anche il diritto di recesso, al fine di consentire al consumatore il ripensamento (entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto). Il decreto fornisce all'utente anche più strumenti di tutela civilistica. Ne citiamo uno, a titolo esplicativo: sarà il finanziatore a dover provare di essere stato pienamente diligente nel confronti della trattativa, e non il consumatore, come avveniva invece in passato.
E non è tutto: il finanziatore dovrà rispettare una serie di obblighi di correttezza anche nella fase pre-contrattuale. Infine, la direttiva include pure un'articolata serie di parametri che gli intermediari finanziari non bancari sono chiamati a soddisfare per poter fornire credito al consumo. L'obiettivo, anche in questo caso, è assicurare una forma di difesa in più ai cittadini.
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