Sulla Gazzetta Ufficiale numero 232 del 5 ottobre 2006 il ministero della Salute ha pubblicato la circolare che prevede la vendita al di fuori delle farmacie di medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, come farmaci da banco o di automedicazione e prodotti omeopatici.

Sono invece esclusi i farmaci non industriali come “preparazioni farmaceutiche” e “formule officinali” anche se preparate in farmacie aperte al pubblico e vendibili, per composizione, senza ricetta medica.

Negli esercizi commerciali che non sono farmacie si possono anche acquistare alcuni farmaci industriali vendibili senza l’obbligo della ricetta medica di fascia A, ma non a carico del Servizio sanitario nazionale, come invece succederebbe in farmacia.

Secondo la circolare i negozi diversi dalle farmacie che vendono medicinali o che hanno reparti dedicati, possono utilizzare l’insegna “Parafarmacia” e devono garantire la presenza del farmacista per tutto l’orario di apertura. Il farmacista non è comunque tenuto a consegnare personalmente le confezioni a tutti i clienti, che possono liberamente prelevare dagli scaffali i prodotti di automedicazione.