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Etichetta di origine per i ricchi di spirito

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Redazione
Arrivano le nuove norme su etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (grappe, acquaviti e liquori), come da pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale del 15 settembre, del decreto 13 maggio 2010 con le procedure applicative nazionali del regolamento Ue 110/08.

In base a tale direttiva, i prodotti superalcolici che ne faranno richiesta potranno riportare l'indicazione geografica al pari dei prodotti alimentari di qualità e dei vini. La normativa definisce inoltre regole omogenee fra i paesi membri e prevede l'istituzione di un registro delle indicazioni geografiche per acquaviti e liquori.

Fondamentale, per l'ottenimento del riconoscimento della indicazione geografica, sarà dimostrare il legame fra le caratteristiche del liquore e il luogo d'origine. Il rapporto fra prodotto e territorio dovrà essere indicato in un'apposita scheda, detta anche “mini disciplinare”, da inviare a Bruxelles entro il 2015, ovvero entro 7 anni dall'entrata in vigore del regolamento.

Spetterà quindi alla Comunità Europea approvare la scheda o richiedere i necessari emendamenti. Ricordiamo che il provvedimento per le bevande spiritose rientra in una più ampia operazione di riordino del sistema delle indicazioni geografiche messo a punto a livello comunitario e che, dopo liquori e grappe, interesserà anche il segmento dei vini aromatizzati.
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