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Bruxelles dispone nuove norme per aromi e additivi

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Bruxelles dispone nuove norme per aromi e additivi

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Redazione
Il Parlamento europeo ha adottato quattro regolamenti volti ad armonizzare la normativa su additivi, aromi ed enzimi alimentari che, con una procedura di autorizzazione, andranno inseriti in appositi elenchi Ue. L’obiettivo è il buon funzionamento del mercato interno, assicurando al contempo un livello elevato di protezione della salute umana.

Gli additivi alimentari e gli aromi sono sostanze abitualmente non consumate come alimento in sé ma aggiunti in maniera intenzionale ad alimenti con  uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nell’imballaggio, nel trasporto o nella conservazione degli stessi. Per enzima alimentare si intende, invece, un prodotto in grado di dare il via a una specifica reazione biochimica e che viene aggiunto sempre per motivi funzionali.

Un primo regolamento europeo istituisce una procedura di autorizzazione uniforme, centralizzata e trasparente basata su una valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’Efsa). Le sostanze già autorizzate dovranno progressivamente essere sottoposte a una nuova valutazione dei rischi. La procedura definisce le modalità di aggiornamento degli elenchi, le quali indicano i criteri in base ai quali le sostanze possono essere incluse. L’aggiornamento comprende l’aggiunta o il ritiro di una sostanza dall’elenco comunitario.

Un secondo regolamento stabilisce norme relative agli additivi utilizzati negli alimenti. Per essere incluso negli elenchi, un additivo deve soddisfare una serie di condizioni ed essere giustificato da alcuni fattori tra cui quelli ambientali. Più in particolare, l’uso degli additivi alimentari deve essere sicuro e rispondere a una necessità tecnologica.

Le norme relative agli aromi alimentari sono indicate in un terzo regolamento che stabilisce la possibilità di utilizzarli solo se, in base ai dati scientifici disponibili, non presentano un rischio per la salute dei consumatori. Il termine "naturale" può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali. Inoltre l’aroma può essere utilizzato in associazione a un alimento o a una fonte d’aroma vegetale solamente se almeno il 95% del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.

Un quarto regolamento, infine, stabilisce un elenco comunitario degli enzimi alimentari autorizzati, le condizioni d’uso e le norme relative all’etichettatura.

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