Il disegno di legge di conversione del decreto 262/2006, che modifica la manovra estiva (Dl 223/2006), stabilisce l’esenzione delle imprese della grande distribuzione commerciale dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Il Dl 223/2006 all’articolo 37 - commi da 33 a 37 - stabilisce, dal 2007, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei dettaglianti (articolo 22 del Dpr 633/1972). Il decreto legge 223, nella versione originaria entrata in vigore il 4 luglio 2006, prevedeva anche la soppressione, a partire dal prossimo anno, dell’obbligo di certificare i corrispettivi. Nella conversione in legge – la n. 248/2006 – questa disposizione non è stata però confermata. Visto che erano stati sollevati dei dubbi in proposito si assicura che per i dettaglianti rimane l’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale, così come quello di rilasciare la fattura su richiesta del cliente.

Viene però stabilito che dalla certificazione dei corrispettivi sono esonerate le imprese della grande distribuzione commerciale – ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e, f, del Dlgs 114/1998 - e delle aziende distributive che operano con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita con una superficie superiore a 150 mq, nei comuni con meno di 10mila abitanti o superficie superiore a 250 mq, nei comuni con più di 10mila residenti (articolo 1, commi da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Questi ultimi soggetti, quindi, a partire dal 2007 avranno il solo obbligo di comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri, mentre gli altri dettaglianti dovranno sia emettere gli scontrini o le ricevute fiscali sia inviare telematicamente all’amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo degli incassi giornalieri.