Scontrino elettronico, cosa cambia per il consumatore finale?
Scontrino elettronico, cosa cambia per il consumatore finale?
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Manca una manciata di giorni allo scontrino fiscale elettronico: infatti il legislatore (Decreto 119/2018) ha fissato lunedì 1° luglio come giorno di partenza per tutti gli esercizi commerciali con un fatturato superiore ai 400.
00 euro. In seguito, dal 1° gennaio 2020, dovranno adeguarsi tutti i commercianti e gli artigiani. Ogni sera gli incassi della giornata verranno trasmessi per via telematica all’Agenzia delle entrate.
Se i costi del provvedimento, a carico dei soggetti obbligati, sono discussi, specie da parte dei piccoli negozianti, cosa cambia per il consumatore finale?
Alla domanda ha risposto Coop Alleanza 3.0, che da un paio di giorni ha messo online una breve guida al nuovo documento.
Lo scontrino, si legge, rimane in forma cartacea, ma cambia nome in “Documento commerciale di vendita o di prestazione”, dicitura che sarà riportata in cima.
“In ogni riga il consumatore vedrà evidenziata l’aliquota iva del prodotto che sta acquistando (se l’articolo è esente dall’iva verrà riportata una sigla e la relativa legenda) e prima del totale ci sarà la Iva riferita all’intero scontrino. L’aliquota sarà visualizzata anche sulle righe riferite agli sconti
“Le forme di pagamento, riportate sotto il totale, saranno raggruppate in tre categorie, fissate dall’Agenzia delle Entrate: contanti (gli assegni sono equiparati), elettronico (bancomat, carte di credito, gift card) e non riscosso. Quest’ultima voce sintetizza gli acquisti fatti con buoni pasto, buoni digitali, buoni enti, buoni di reso e buoni per celiaci rilasciati dall’Ausl
“Per l’acquisto di parafarmaci, non cambia nulla: si potrà continuare a passare il codice fiscale per la detrazione dalla dichiarazione dei redditi.
“In fondo ci sarà una firma elettronica, espressa tramite una sequenza di 64 caratteri o un Qr-Code, non leggibile da smartphone: è puramente un identificativo dello scontrino, come una vera e propria firma in calce.
“Lo scontrino elettronico riporterà in fondo la dicitura ‘scontrino non fiscale’, a meno che non sia integrato con codice fiscale o partita iva del cliente”.
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