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Telemarketing: stop alle telefonate indesiderate

Telemarketing: stop alle telefonate indesiderate
Telemarketing: stop alle telefonate indesiderate

Telemarketing: stop alle telefonate indesiderate

Information
Fabio Massi
Cambiano le regole del telemarketing, a tutto vantaggio degli abbonati. Il garante della privacy ha fissato infatti i limiti entro i quali le società del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali.

Più nel dettaglio, d'ora in poi gli utenti che non desiderano ricevere telefonate pubblicitarie potranno iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni, di recente introduzione. Gli iscritti a tale Registro non dovranno più essere contattati dalle aziende che operano nel  telemarketing. Non solo: se un abbonato ha chiesto a una determinata società di non essere più disturbato, questa dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al Registro. Al contrario, la singola azienda che abbia avuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento.

Con l’entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare i numeri telefonici contenuti in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1° agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc.

Le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque (come gli albi professionali) potranno essere utilizzate, invece, solo se le telefonate promozionali risulteranno direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato (sempre che quest'ultimo non si sia opposto) o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento. Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorità comporterà l’applicazione di una sanzione che può andare da un minimo di 30.000 a un massimo di 300.000 euro.
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