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La Campania dà il via ai distretti agroalimentari di qualità e ai distretti rurali

La Campania dà il via ai distretti agroalimentari di qualità e ai distretti rurali
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La Campania dà il via ai distretti agroalimentari di qualità e ai distretti rurali

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Redazione

La Giunta regionale per la Campania ha approvato nella seduta del 19 febbraio 2019 il “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.

20 dell’8 agosto 2014 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”.

«Con tale atto positivo si porta in Campania un’importante applicazione della multifunzionalità dell’agricoltura con significative ricadute positive sul tasso di competitività delle imprese agricole singole e associate – dichiara Fabrizio Marzano, presidente di Confagricoltura Campania, – l’obiettivo dei distretti è quello di offrire ai sistemi locali di piccole e medie imprese strumenti per potenziare i fattori positivi del contesto nel quale operano, e il regolamento approvato dalla giunta va nella giusta direzione».

Per distretti agroalimentari di qualità si intendono i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente; tali sistemi sono caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

I distretti rurali, invece, sono sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali; in particolare caratterizzati da sistemi produttivi locali, come definiti dall’articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un’identità storica e territoriale omogenea, solitamente coincidente con il territorio di un Gruppo di azione locale.

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