La Regione Piemonte ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa sulla disciplina del commercio. Pubblicato, sul BURP, 1° supplemento al n. 14, del 6 aprile, il testo della nuova Delibera del Consiglio Regionale (n. 59-10831, del 24.3.2006), coordinato con le norme previgenti.
All’insegna della “sostenibilità dell’offerta commerciale rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale” le novità, che insistono principalmente sulla programmazione relativa all’insediamento delle strutture della media e grande distribuzione. Immediato, il riferimento all’esigenza di un raccordo tra la programmazione economica e la pianificazione urbanistica, specie per ciò che concerne la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Fondamentale la ridefinizione del concetto di “centro commerciale”, classico o sequenziale: gli aggregati di insediamenti commerciali e/o di tipologie distributive separati da percorsi pedonali o veicolari, facenti parte di vie o piazze pubbliche, nelle zone di insediamento commerciale definite “localizzazioni commerciali urbane non addensate e urbano-periferiche non addensate” , pur non essendo considerati centri commerciali sequenziali, sono soggetti comunque a progetto unitario di coordinamento che conterrà le indicazioni relative alle esigenze infrastrutturali, di organizzazione funzionale, di compatibilità ambientale, ecc., o (per le localizzazioni urbano-periferiche non addensate dei Comuni della rete secondaria) a valutazione della Conferenza di servizi in caso di superamento delle superfici di 1.500 o 2.500 mq, a seconda della popolazione del Comune.

Le nuove aperture, i trasferimenti, le variazioni della superficie di vendita saranno consentite nelle zone di insediamento commerciale appositamente definite, in aree o edifici che gli strumenti urbanistici destinino a commercio al dettaglio già al momento della presentazione delle istanze di autorizzazione. Le autorizzazioni saranno rilasciate nel rispetto dei vincoli di compatibilità urbanistica e, negli addensamenti commerciali A5 e nelle localizzazioni commerciali L.2., solo qualora il Comune abbia approvato il progetto unitario di coordinamento. In ogni caso, il rilascio di nuove autorizzazioni per MSV e GSV è subordinato alla sottoscrizione di un atto d’obbligo che formalizzi l’impegno a corrispondere un onere aggiuntivo in percentuale compresa tra il 30 ed il 50% degli oneri di urbanizzazione, destinato alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale.

( Per consultare il testo coordinato del provvedimento vedasi sezione “Monitor” – Area giuridica – Normativa regionale per materia – del sito web www.infocommercio.it ).