Solo dati indispensabili per le fidelity card

Solo dati indispensabili per le fidelity card
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L’ultimo intervento del Garante per la privacy in materia di raccolta dei dati personali finalizzata al rilascio di una fidelity card ha obbligato una società alla cancellazione delle informazioni “non pertinenti ed eccedenti”. br />
L’Autorità, nell’ambito di un più ampio accertamento, ha ordinato a una società operante nel settore tessile di cancellare i dati personali dei titolari della carta fedeltà “non pertinenti e eccedenti” rispetto all’attività perseguita con l’utilizzo della card, consistente nell’attribuire sconti presso i propri punti vendita.
Via dunque la professione dei richiedenti e tutti i dati riferiti ai figli, chiesti, fin dal 2000, con la compilazione del modulo. La società, che commercializza sul territorio nazionale articoli di abbigliamento per neonati e bambini, dovrà anche modificare l’informativa fornita alla clientela al momento del rilascio della carta, specificando i dati da fornire obbligatoriamente.
Gli accertamenti, svolti anche presso la sede della società, avevano preso il via a partire dalla segnalazione di due negozianti, che lamentavano una possibile violazione della propria privacy e di quella dei clienti.
Il Garante ha disposto anche l’apertura di un procedimento per valutare l’eventuale applicazione di una sanzione amministrativa, in relazione a una informativa non idonea fornita dalla società a un negoziante.
L’Autorità, nell’ambito di un più ampio accertamento, ha ordinato a una società operante nel settore tessile di cancellare i dati personali dei titolari della carta fedeltà “non pertinenti e eccedenti” rispetto all’attività perseguita con l’utilizzo della card, consistente nell’attribuire sconti presso i propri punti vendita.
Via dunque la professione dei richiedenti e tutti i dati riferiti ai figli, chiesti, fin dal 2000, con la compilazione del modulo. La società, che commercializza sul territorio nazionale articoli di abbigliamento per neonati e bambini, dovrà anche modificare l’informativa fornita alla clientela al momento del rilascio della carta, specificando i dati da fornire obbligatoriamente.
Gli accertamenti, svolti anche presso la sede della società, avevano preso il via a partire dalla segnalazione di due negozianti, che lamentavano una possibile violazione della propria privacy e di quella dei clienti.
Il Garante ha disposto anche l’apertura di un procedimento per valutare l’eventuale applicazione di una sanzione amministrativa, in relazione a una informativa non idonea fornita dalla società a un negoziante.
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