Smaltimento rifiuti: regole nuove per i produttori

Smaltimento rifiuti: regole nuove per i produttori
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Nuovo anno e nuova veste per la normativa sui rifiuti: è entrato infatti in vigore a fine 2010 il decreto legislativo 205/2010, che introduce una serie di sanzioni amministrative interamente dedicate al Sistri – il sistema di tracciabilità – e che riguardano soprattutto i produttori di rifiuti.
Da rilevare, innanzitutto, che - grazie alla nuova definizione di sottoprodotto che deriva da un processo di produzione - le imprese trovano una strada più agevole per riuscire a non generare rifiuti, ma sostanze e materiali non ritenuti “scorie”, affrancandosi così da tutti gli oneri e le responsabilità che i rifiuti comportano. Per l'esattezza, viene considerato “sottoprodotto” qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del decreto, o che rispetta i criteri stabiliti dai futuri decreti ministeriali previsti dal comma 2.
Fatta questa premessa necessaria, veniamo ad alcune delle principali novità prescritte dal Dlgs 205/2010. In primo luogo, chi intende procedere al rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di gestione rifiuti deve presentare la domanda alla regione/provincia almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
In merito, invece, all'autorizzazione per l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia, questa è subordinata alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
Da segnalare, inoltre, che anche gli impianti che recuperano e riciclano rifiuti possono generare qualcosa che rifiuto non è, ovvero la cosiddetta “materia prima secondaria”. Dunque, pure in questo caso si alleggeriscono gli obblighi per le imprese perché, appunto, non si è in presenza di scorie.
Infine, la nuova direttiva prevede la rimodulazione del deposito temporaneo dei rifiuti, che si rifà al regolamento (Ce) 850/2004 sui Pop (inquinanti organici persistenti). Ricordiamo, in proposito, che il deposito, indipendentemente dalla quantità di rifiuti raggiunta, non può mai durare più di 12 mesi.
Da rilevare, innanzitutto, che - grazie alla nuova definizione di sottoprodotto che deriva da un processo di produzione - le imprese trovano una strada più agevole per riuscire a non generare rifiuti, ma sostanze e materiali non ritenuti “scorie”, affrancandosi così da tutti gli oneri e le responsabilità che i rifiuti comportano. Per l'esattezza, viene considerato “sottoprodotto” qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del decreto, o che rispetta i criteri stabiliti dai futuri decreti ministeriali previsti dal comma 2.
Fatta questa premessa necessaria, veniamo ad alcune delle principali novità prescritte dal Dlgs 205/2010. In primo luogo, chi intende procedere al rinnovo delle autorizzazioni per l'esercizio degli impianti di gestione rifiuti deve presentare la domanda alla regione/provincia almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
In merito, invece, all'autorizzazione per l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia, questa è subordinata alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
Da segnalare, inoltre, che anche gli impianti che recuperano e riciclano rifiuti possono generare qualcosa che rifiuto non è, ovvero la cosiddetta “materia prima secondaria”. Dunque, pure in questo caso si alleggeriscono gli obblighi per le imprese perché, appunto, non si è in presenza di scorie.
Infine, la nuova direttiva prevede la rimodulazione del deposito temporaneo dei rifiuti, che si rifà al regolamento (Ce) 850/2004 sui Pop (inquinanti organici persistenti). Ricordiamo, in proposito, che il deposito, indipendentemente dalla quantità di rifiuti raggiunta, non può mai durare più di 12 mesi.
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