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Iva ridotta per gli smoothies

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Redazione
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risoluzione n. 173/E del 6 luglio 2009, ha stabilito che per le bevande ottenute mescolando purea, frullati e succo di frutta, si applica l’Iva ridotta al 10%.

Questi prodotti infatti non possono essere considerati dei succhi di frutta ma della frutta da classificare con il codice doganale 2008 92. La risposta arriva dopo che l’Agenzia delle Entrate ha richiesto a quella delle Dogane gli accertamenti tecnici necessari per determinare il corretto inquadramento doganale.

In particolare, le Dogane, sulla base di analisi chimiche, hanno ritenuto che i prodotti in questione non possano rientrare tra i succhi perché non ottenuti dalla spremitura, ma costituiti da miscugli di frutta con una grande quantità di polpa non finemente suddivisa.
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