Con la recente applicazione nella normativa italiana della direttiva Late Payment, Federdistribuzione (nella foto il presidente Cobolli Gigli) era convinta della incompatibilità dei termini di pagamento per merce deperibile prevista dall'art. 62 con la direttiva stessa, apparendo i due provvedimenti incoerenti tra loro, e aveva avviato una serie di contatti nelle sedi competenti.

Il principio del primato del diritto comunitario su quello nazionale, tuttavia, vuole che la norma interna sia disapplicata ogniqualvolta essa è confliggente con quella comunitaria.

Federdistribuzione ha preso atto con soddisfazione, oggi, nell'apprendere che il Ministero dello Sviluppo Ecnomico condivide questa impostazione, ossia che i termini di pagamento per le transazioni agroalimentari devono essere interpretati alla stregua della direttiva Late Payment. Tale norma, infatti, ridando il giusto spazio all'autonomia negoziale, permette alle parti di concordare legittimamente pagamenti fino a 60 giorni, salvo accordi diversi non gravemente iniqui per una delle parti. 
Federdistribuzione, si legge in una nota, si auspica che il Governo e l’AGCM prendano atto, con urgenza e formalmente, di questa posizione.