Nell’intesa si precisa anche che “l’azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in mobilità una somma a titolo di incentivo all’esodo e a transazione novativa” entro i termini previsti dagli appositi verbali di incontro e dall’ipotesi di accordo sottoscritti a livello territoriale.
La disciplina del contratto di solidarietà, che avrà una durata di 24 mesi con decorrenza dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2016, sarà definita con appositi accordi sottoscritti a livello territoriale.