La nuova norma impone standard precisi di correttezza, da un lato a tutela dei consumatori che - sempre più spesso - sono orientati in maniera decisiva dalle caratteristiche ambientali dei prodotti, e dall'altro a tutela delle imprese ambientalmente responsabili.
Ora pertanto i benefici di carattere ambientale vantati devono “basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili”, e la comunicazione “deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono” non essendo ammissibili vanti generici.