Il nuovo Codice del Consumo è entrato in vigore il 13 giugno. L'Associazione delle Aziende di Comunicazione, che lo aveva presentato in aprile, ricorda oggi le novità introdotte dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 che recepisce la nuova normativa europea in materia di maggior tutela dei consumatori.

Ecco i punti salienti.
•    Le nuove norme si applicano a tutte le transazioni commerciali, sia quelle tradizionali, condotte nei negozi, sia quelle effettuate via internet o telefono. Restano esclusi solo i contratti a distanza di valore inferiore ai 50 euro, i contratti di credito al consumo, quelli a distanza di servizi finanziari, la multiproprietà, i contratti stipulati con l’intervento di un pubblico ufficiale, i contratti turistici.
•    Più informazioni per i consumatori; tempi stretti per le consegne; no a supplementi per l’utilizzo dei mezzi di pagamento; per i danni, rischi a carico del venditore; tariffe base per i numeri telefonici dedicati; no a format precompilati per i servizi aggiuntivi; maggiore protezione nell’acquisto di contenuti digitali. Tali regole valgono per tutti i contratti.
•    Per i contratti stipulati “a distanza”: mai più costi nascosti e ‘trappole’ su Internet; contratti telefonici validi solo dopo la firma; prezzi trasparenti e comprensivi di tutte le voci; 14 giorni per ripensarci; rimborsi più veloci in caso di recesso; modello standard per il recesso; informazioni chiare sui costi della restituzione della merce.
•    L’Antitrust sarà l’autorità di controllo. Il decreto attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato gli stessi poteri istruttori e sanzionatori previsti per le pratiche commerciali scorrette: l’Antitrust potrà quindi comminare sanzioni fino a 5 milioni di euro alle imprese che non rispettano la nuova normativa.