Vendere frutta esposta per strada è reato, se il diretto contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito ne pregiudica lo stato di conservazione. Come riportato dal Sole 24 re è questa la posizione che la Cassazione ha espresso nella sentenza 6108/2014 respingendo il ricorso di un fruttivendolo, condannato dal Tribunale di Nola per la contravvenzione prevista dall'articolo 5, lettera b), della legge 283 del 1962.

Questa norma vieta la vendita, la detenzione per la vendita e la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo di stato di conservazione. E' un «reato di danno», secondo la suprema Corte, e mira ad assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore affinché il prodotto finisca sulla sua tavola con le cure igieniche imposte dalla sua natura.

I giudici di merito avevano condannato il venditore di frutta perché aveva posto tre cassette di verdura nel marciapiede davanti alla bottega, lasciandole ad assorbire le emissioni inquinanti del traffico cittadino. Secondo l'imputato tale circostanza non poteva essere sufficiente. Ma la Cassazione sostiene che il cattivo stato di conservazione dell'alimento assume rilievo anche quando le condizioni igieniche sono obiettivamente precarie.