La X Commissione Industria del Senato, ha approvato un emendamento che definisce gli elementi essenziali del contratto di leasing, modificando l'Art. 40-bis del Ddl Concorrenza. come riportato dal Sole, l'emendamento approvato introduce una specifica definizione e disciplina con la quale la locazione finanziaria cessa di essere annoverata tra i contratti atipici, assumendo la natura di contratto tipico per legge. Assilea, l’Associazione Italiana Leasing, sottolinea che in questo modo viene estesa la tutela del cliente anche all’inadempiente, pur mantenendo tutte le garanzie esistenti per il leasing prima casa. “La nuova normativa - si legge in un comunicato - è frutto dell'accordo fra Ministero dell'Economia, dello Sviluppo economico e della Giustizia e fa chiarezza sui doveri del concedente e dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria”.


In caso di risoluzione per inadempimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da un'altra collocazione, che deve essere effettuata ai valori di mercato. Sono dedotte le somme pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.